Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l’omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9 comma 5. 1. Per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 12, concernente l’obbligo di costruzione di scale di monta, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000, mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all’obbligatorietà dell’autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, sanzione raddoppiata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone. Come ti ho detto nel paragrafo precedente, per la pesca di tipo B, molte regioni hanno abolito la licenza di pesca e la permettono dietro pagamento di una tassa tramite bollettino.Per andare a pescare, devi solo ricordarti di portare con te la ricevuta del bollettino … 7. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l’esercizio della pesca per periodi e località determinati. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. 10. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.”. Infine, l’articolo 7 interviene sull’articolo 33 della vigente disciplina per coordinare e integrare le norme sanzionatorie, alla luce delle deroghe e facilitazioni introdotte dal presente progetto. Home ⁄ Tributi ⁄ Concessioni regionali ⁄ Licenza per la pesca nelle acque interne, Minori di anni 18 Adulti di anni 70. 1. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l’onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.”. Accanto a disposizioni di semplificazione amministrativa, l’intervento modificatorio inoltre estende il proprio ambito anche alle complesse problematiche relative alla tutela e valorizzazione degli habitat acquatici e dell’idrofauna. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito: Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito: Dopo il comma 3 dell’articolo16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente comma: All’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5”; al comma 3 le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9 comma 3” sono sostituite con le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9 comma 5”; dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20; gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10; Scarica versione stampabile Legge Regionale. 7. -       Il testo dell’art. L’articolo 4, al fine di esercitare una maggior azione di contrasto alla diffusione di specie acquatiche dannose, riscrive il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale n. 19/1998, estendendo l’obbligo dell’autorizzazione provinciale anche alla pratica della reimmissione. Per esercitare la pesca dilettantistica nelle acque della Regione esiste una sola tipologia di licenza (tipo B) costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, alcune novità anche per la pesca … accessibilità - 9. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l’intervento. 3. Autorizzazione apertura ed esercizio di stabilimenti termali, di cure fisiche, di gabinetti medici ed ambulatori di radioterapia e radiumterapia. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell’esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno. Il testo che segue non e’ da ritenersi … 10. In parallelo, l’esame da parte della Quarta Commissione consiliare permanente ha riguardato anche il PDL n. 294, di analogo contenuto, presentato dal Consiglio provinciale di Belluno che tuttavia, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 1/1973 relativa alla partecipazione popolare all’attività normativa regionale, non è stato oggetto di abbinamento. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5. L’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 è così sostituito: Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza … In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge.”. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto. -       Il testo dell’art. È vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della provincia. Considerato che, nel caso della pesca sportivo dilettantistica, il rilascio della licenza non è un atto discrezionale, ma risulta essere un’automatica conseguenza dell’istanza di rilascio, in un ottica di semplificazione amministrativa, si ritiene che, a determinate condizioni e fatte salve alcune specifiche disposizioni sanzionatorie, anche tale vincolo possa essere superato. Nell’ambito generale della proposta di semplificazione, per determinate categorie vengono altresì proposte ulteriori liberalizzazioni, come nel caso dei minori di 14 anni e degli ultra settantenni per i quali l’esercizio della pesca sportiva potrà avvenire anche senza il versamento della tassa di concessione regionale, il cui importo attualmente è di euro 22,72. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato: a)    gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti; b)    il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti; c)    il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell’articolo 16; d)    i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Per la Licenza di pesca dilettantistico-sportiva (Tipo B) utilizzare i bollettini messi a disposizione dagli uffici della Provincia oppure completare un bollettino di conto corrente postale a due sezioni, inserendo nell’apposito spazio previsto per la causale le seguenti informazioni: Licenza di pesca … n.156307 intestato alla Regione Veneto – Tasse Pesca … 4. Scegli il tipo di pagamento e procedi alla compilazione dei campi richiesti. 3. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. 5. Soggetti esenti dall'obbligo della licenza. Infatti, allo scopo di poter attuare forme di lotta biologica a una specie alloctona di gambero d’acqua dolce (“gambero rosso della Louisiana”) che, in alcune province, produce gravi danni alla fauna ittica e alla stabilità degli argini dei piccoli corsi d’acqua, viene concesso alle province di poter aumentare le misure minime di cattura delle specie ittiche al fine di favorire la loro funzione predatrice nei confronti del gambero stesso. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.”. € 34,00 - per i pescatori residenti nella Regione del Veneto … 1 lettera p) D.P.R. 8. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo. 1. Il versamento delle tasse deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza. AIA ... (validità di un anno) Licenza pesca dilettantistico-sportiva per straniero (validità di tre mesi) Licenza pesca professionale (validità di un anno) ... Regione del Veneto … Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.”. A beneficiare del regime agevolativo potranno essere circa 80.000 pescatori amatoriali veneti che, con l’approvazione del presente provvedimento, non dovranno più recarsi presso i competenti uffici provinciali per l’acquisizione del titolo abilitante, ma potranno legittimamente esercitare l’attività unicamente esibendo la relativa attestazione di versamento e un valido documento di riconoscimento. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale. dichiarazione di accessibilità - Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni. Nel dettaglio, l’articolo 1 propone la sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale vigente in modo da sancire che l’obbligo di essere muniti di licenza di pesca non è applicabile a chi esercita la pesca dilettantistica. Pertanto, il PDL n. 294 deve ritenersi superato e con apposita deliberazione la Commissione Consiliare ne ha proposto il “non passaggio agli articoli”. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito: “5. 11. Nell'attestazione di versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento. 6. É fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d’Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. 3 bis. 16 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente  legge, è il seguente: 1. L’articolo10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito: Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni, Art. La pesca … Pesca e Acquacoltura. ... ® LICENZA DI PESCA TIPO A ® LICENZA DI PESCA TIPO B ® LICENZA DI PESCA TIPO … 1. 13 del D.Lgs. 1. Analoga deregolamentazione viene proposta anche per i pescatori sportivi residenti all’estero, siano essi cittadini italiani o stranieri. Per la Licenza di pesca dilettantistico-sportiva (Tipo B) utilizzare i bollettini messi a disposizione dagli uffici della Provincia oppure completare un bollettino di conto corrente postale a due sezioni, inserendo nell'apposito spazio previsto per la causale le seguenti informazioni: Licenza di pesca dilettantistico-sportiva … L’articolo11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito: Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all’estero. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale. 5 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, Art.